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D.M. 388/2003 PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C)

Data: 
Mer, 23/11/2011

Il datore di lavoro, in base alla natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti per il trasporto di lavoratori infortunati (art. 45 D.Lgs.81/08). È obbligo di ciascun datore di lavoro, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso, garantire che gli stessi siano appropriati rispetto ai rischi specifici dell’azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego.

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